Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi sulla posta certificata:
L'articolo 5 sancisce che:
Le nuove imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane devono comunicare all'atto di iscrizione il loro indirizzo PEC
Le imprese individuali attive sono tenute a depositare al registro delle imprese competente, entro il 30/06/2013, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
L'articolo 16 del Decreto sancisce che:
le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo PEC all'iscrizione nel registro delle imprese
Le caselle di posta certificata di tutti questi soggetti saranno consultabili gratuitamente da chiunque in forma telematica, presso albi e registri pubblici
Sito del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
Sito istituzionale dedicato alle Riforme e alle Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
L'iscrizione o la modifica della PEC deve essere trasmessa al Registro Imprese tramite una pratica di Comunicazione Unica, utilizzando i consueti strumenti dedicati.
Sul sito del Registro delle Imprese è possibile effettuare l'iscrizione della PEC in pochi semplici passi, a patto che tu sia il titolare dell'impresa e che sia in possesso di un dispositivo di la firma digitale.